Attestato di rischio, tutte le informazioni

attestato di rischio

Tutte le informazioni sull’attestato di rischio: come richiedere un duplicato, validità, classe di rischio e quando è necessario farsi rilasciare questo documento.

Che cos’è l’attestato di rischio

Chi possiede un veicolo (auto, moto o scooter) e ha sottoscritto una polizia di assicurazione Rca, di certo avrà sentito parlare dell’attestato di rischio, quel documento nel quale è riportato il numero di sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e informazioni sulla classe di merito.

L’attestato di rischio, è quindi una sorta di curriculum di condotta dell’automobilista: riporta il numero di sinistri e, in caso di tariffa Bonus Malus, sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite dall’assicuratore in base alle sue regole interne.

Validità e scadenza
L’ultimo attestato di rischio conseguito ha una validità di cinque anni.

Come richiedere un duplicato dell’attestato di rischio

La richiesta dell’attestato di rischio è semplice e non prevede alcun costo. Diciamolo subito, per obbligo di legge la compagnia assicuratrice deve inviare l’attestato di rischio al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. L’attestato di rischio deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati della compagnia assicuratrice
  • firma dell’assicuratore
  • nome del contraente
  • numero della polizza
  • formula tariffaria
  • data di scadenza della polizza
  • tabella sinistri
Tutte le informazioni sulla richiesta dell’attestato di rischio e gli eventuali costi, sono disponibili nell’articolo-guida Come richiedere l’attestato di rischio.

Attestato di rischio, classe di merito e decreto Bersani

L’attestato di rischio è indispensabile quando si vuole cambiare compagnia assicurativa. La voce da vedere nell’attestato di rischio è quella della classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo dei parametri fissi e standard per tutte le compagnie.

La tabella sinistri riportata nell’attestato di rischio divide gli incidenti in due categorie: sinistri con responsabilità principale sinistri con responsabilità paritaria. I sinistri con responsabilità principale sono quelli causati dall’assicurato o dove l’assicurato ha una responsabilità pari o superiore al 51%.

Per i sinistri a responsabilità paritaria viene anche indicata la percentuale di responsabilità. In caso di diversi sinistri a responsabilità paritaria non è detto che si vada a perdere la classe di merito: il malus scatta solo quando la somma dei vari sinistri con responsabilità paritaria raggiunge almeno il 51% nei cinque anni considerati dall’attestato di rischio. Se l’assicurato è stato parzialmente responsabile di due incidenti contraendo nel primo un 30% di responsabilità e nel secondo un 20% di responsabilità, non perderà la sua classe di merito.

Agevolazioni legate alla legge Bersani

Per sapere come poter sfruttare le agevolazioni legate alla legge Bersani (e magari beneficiare della stessa classe di merito di appartenenza di un familiare) vi rimandiamo all’articolo: Agevolazioni legate alla legge Bersani.