Come omologare i cerchi in lega

A partire da quest’anno vi sono nuove norme per omologare cerchi e “sistema ruota”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 è stato pubblicato in via definitiva il Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino allo scorso marzo, in Italia non esisteva un sistema capace di disciplinare l’omologazione dei cerchi e di pneumatici di misure diverse da quelle indicate sul documento di circolazione. Grazie al provvedimento entrato in vigore lo scorso marzo, gli automobilisti appassionati avranno la possibilità di montare cerchi in lega limitandosi a chiedere l’attestazione delle omologazioni direttamente ai gommisti che effettuano l’installazione.

Dire che i cerchi in lega acquistati sono omologati, non significa che sono adatti alla nostra vettura. Ogni omologazione è effettuato per modelli specifici. In altre parole, cerchi in lega omologati per il veicolo “X” non può essere montati su un veicolo “Y”. In commercio di certo si troveranno vari cerchi in lega omologati appositamente per il vostro veicolo ma se i prezzi non dovessero soddisfarvi, potete provvedere a omologare i cerchi in lega presso la motorizzazione. Secondo il codice della strada, la sostituzione di qualsiasi equipaggiamento di un veicolo omologato può avvenire solo con elementi omologati per quel particolare modello di veicolo se i cerchi in lega non sono stati omologati per il vostro veicolo e quindi non presentano apposita certificazione, la vettura dovrà essere sottoposta a ispezione presso la motorizzazione civile. Se i cerchi in lega saranno correttamente installati, l’ispettore della motorizzazione cui vi recate vi rilascerà la documentazione di omologazione.

Secondo l’Art. 4 del decreto n.20 del 10 gennaio 2013, per omologare un sistema ruota questo deve rispondere a dei requisiti:
1. Ciascun sistema ruota e’ progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui può essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e’ esposto.

2. E’ richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita’ del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.

3. L’istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota e il montaggio dei corrispondenti elementi originari.

Se i cerchi in lega non sono della stessa misura di quelli disposti dal costruttore, bisognerà provvedere alla modifica della carta di circolazione, ecco quanto riportato dall’Art. 7 del Decreto n.20 del 10 gennaio 2013.

1. L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l’aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita’ stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all’aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l’installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia’ previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo velicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell’installatore, rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformita’, di cui all’articolo 5, comma 3.