Come fare ricorso per una multa

Contestare un’infrazione al Codice della Strada è una procedura piuttosto complessa e laboriosa: vi sono termini, incombenze, condizioni e provvedimenti diversi in base all’Autorità alla quale il ricorso viene inviato. È bene sottolineare che il ricorso può essere fatto solo contro il verbale, cioè quello che vi viene contestato immediatamente, oppure inviato a casa con raccomandata RR. Non è possibile invece fare ricorso contro l’avviso bonario che trovate sul parabrezza. Vediamo nel dettaglio come fare ricorso per una multa dandovi tutte le indicazioni necessarie passo per passo.

Come fare ricorso per una multa, casi contestabili

Dati anagrafici del proprietario che non coincidono con quelli della contravvenzione;
Mancanza di alcuni dati quali l’indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione sanzionata, e il nominativo dell’agente che ha scritto il verbale della contravvenzione;
Se il fatto è avvenuto in modo diverso da quanto è stato invece descritto sulla contravvenzione
La notifica è fuori termine (oltre 150 giorni dalla data dell’infrazione).

Come fare ricorso per una multa, dove

Il ricorso può essere fatto sia al Prefetto che dal Giudice di Pace competente dove avete beccato la multa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione dell’atto.

Come fare ricorso per una multa al Prefetto

Potete rivolgervi al Prefetto di persona, oppure inviare la documentazione via posta: essa dovrà contenere, oltre all’originale dell’atto, anche tutti i documenti e le prove che volete proporre a sostegno della vostra difesa.
Fatto ciò, l’ufficio effettuerà l’istruttoria della pratica, ed emetterà la propria ordinanza. In caso di accoglimento della vostra tesi difensiva, l’ordinanza sarà di archiviazione, ma qualora non venisse accolta, dovrete pagare una cifra almeno doppia di quella indicata sul verbale contestato.

Come fare ricorso per una multa al giudice di pace

In questo caso le spese aumentano, dato che dovrete apporre sulla pratica, a pena di nullità, una marca chiamata “CONTRIBUTO UNIFICATO” il cui importo varia a seconda dell’importo della cifra contestata.
L’importo attualmente è di:

  • Euro 33 per importi contestati sino a 1.100 euro
  • Euro € 77 per importi contestati tra 1.100 e 5.200 euro
  • Euro € 187 per importi oltre 5.200 euro e/o indeterminabile

Alcune cancellerie del GdP richiedono anche l’apposizione di unamarca da bollo di € 8.

Dovrete lo stesso allegare, in originale, il verbale contestato, tutta la documentazione a sostegno della vostra tesi difensiva (vi conviene consultare sempre il Regolamento d’esecuzione al CdS) e l’indicazione di eventuali testimoni.
Dovrete chiedere sempre al GdP di emettere provvedimento di sospensione dell’atto impugnato (art. 23 Legge 689/81) e richiedere anche sempre, che in caso di non accoglimento, venga applicato il minimo edittale della cifra da pagare e la compensazione delle spese legali della causa.

Al momento dell’iscrizione a ruolo, dovrete apporre il contributo unificato come sopra indicato e l’eventuale marca da bollo (sia che lo presentiate di persona sia che lo mandiate per posta).
Il GdP fisserà l’udienza entro 20 giorni dalla notifica in caso di richiesta di sospensione e di 30 giorni dalla notifica in caso contrario. Se il ricorso non dovesse essere accolto, avete 30 giorni di tempo, dalla lettura della sentenza (che viene letta subito in udienza), per effettuare il pagamento della somma indicata dal Giudice di Pace.

Prefetto o giudice di pace?
Nonostante si rischia il raddoppio della contravvenzione, vi consiglio di inoltrare il ricorso al Prefetto, dato che questa risulta essere la via più breve, gratuita e soprattutto quella con maggior probabilità di esito positivo. Inoltre il rigetto del ricorso da parte del Prefetto non preclude la via della ripresentazione del ricorso al Giudice di Pace, che come già detto, in linea di massima non aggraverà ulteriormente, in caso di un nuovo esito negativo, l’importo della multa.