Rimozione forzata, quando è prevista e come succede

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La rimozione forzata di un veicolo è uno dei principali timori di tutti i proprietari di auto. Ma come funziona? Quali sono le procedure previste per la rimozione forzata di un veicolo? In quali casi si applica la rimozione coatta?

Cos’è la rimozione forzata

Per poterne sapere di più iniziamo con il rammentare che la rimozione forzata di un veicolo è una sanzione di tipo accessorio che si aggiunge alla sanzione amministrativa nelle ipotesi previste dall’art. 159 del codice della strada, che disciplina questo tipo di sanzione.

Il codice della strada prevede infatti che il veicolo che viene lasciato in sosta irregolare venga prelevato da un carro attrezzi e venga trasportato fino alla depositeria comunale, dove verrà poi rilasciato al proprietario dietro il pagamento delle spese di intervento, di rimozione e di custodia.

Ricordiamo anche che, sebbene il servizio possa essere svolto non solamente dagli addetti comunali preposti, quanto anche da società private convenzionate, a disporre la rimozione coatta di un veicolo è solamente e sempre la polizia, che può intervenire sia dietro chiamata di eventuali interessati (si pensi al titolare di un passo carrabile) sia nel caso in cui l’infrazione sia rilevata durante un normale pattugliamento.

Nel caso in cui l’agente dell’organo di polizia lo ritenga dunque opportuno, redigerà un verbale di contestazione per la violazione al codice della strada, e richiederà l’invio sul posto di un carro attrezzi.

Quando si procede alla rimozione forzata

Sono diverse le ipotesi in cui è possibile procedere alla rimozione forzata. Le abbiamo di seguito sintetizzate in questo elenco:

  • sbocco di passo carrabile o posizionamento del veicolo tale da impedirne la fruizione;
  • stalli riservati alle persone invalide o al di sopra delle zebrature dei parcheggi per invalidi;
  • strisce pedonali;
  • se il veicolo impedisce lo svolgimento delle operazioni di pulizia della strada o di manutenzione;
  • sosta sul margine sinistro della strada a senso unico, senza lasciare almeno 3 metri di spazio;
  • parcheggio in divieto di sosta, se il segnale è integrato dal pannello di rimozione coatta;
  • parcheggio in divieto di fermata, segnalata da specifico cartello;
  • divieto di sosta in violazione ex art. 158 co. 1 e 2 del codice della strada;
  • sosta in area vietata che costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione veicolare;
  • parcheggio in modo da costituire un intralcio al traffico pedonale;
  • veicoli in evidente stato di abbandono;
  • circolazione del veicolo senza assicurazione di responsabilità civile.

Deroghe alla rimozione forzata

Ci sono tuttavia alcune deroghe alla rimozione forzata, e riguardano principalmente i veicoli al servizio di persone invalide, che non possono essere oggetto di rimozione coatta, con trasporto fino al deposito, o bloccati. È tuttavia ammesso lo spostamento di questi veicoli verso la più vicina area idonea (si pensi alla possibilità di poter spostare tale veicolo verso uno stallo di sosta riservato, e posto poco più in là rispetto all’originario posizionamento del veicolo).

Sono inoltre vietati alla rimozione forzata i veicoli che sono impiegati dagli organi di polizia, quelli impiegati per il soccorso stradale e antincendio, e quelli dei medici, a condizione che si trovino in attività di servizio in situazione di emergenza.

Il blocco dei veicoli

Come alternativa alla rimozione forzata dei veicoli, è possibile procedere con il blocco del veicolo in sosta irregolare, mediante l’utilizzo di uno specifico attrezzo a chiave. L’attrezzo (ganascia) sarà posizionato sul bordo del cerchione o del pneumatico, in modo tale che non sia possibile sfilarlo, nemmeno sgonfiando il pneumatico.

L’obiettivo della ganascia è evidentemente quello di impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, ma senza danneggiare l’auto o il pneumatico, in modo tale che una volta che il contravventore abbia regolarizzato la propria posizione, possa riprendere un coerente utilizzo del veicolo senza ulteriore pregiudizio.