Divieto di sosta e fermata: differenze e sanzioni

Il divieto di sosta e fermata costituiscono due diverse ipotesi contemplate dal Codice della Strada. Meglio approfondire la loro conoscenza, e cercare di capire che cosa succede nell’ipotesi di violazione di tali obblighi.

Cos’è la fermata

Nel nostro Codice della Strada la fermata è una sospensione temporanea della marcia, una pausa della stessa che serve per poter compiere azioni di breve durata, come ad esempio avviene nel caso in cui abbiamo la necessità di far salire o scendere un passeggero dal veicolo.

La fermata è naturalmente consentita dal nostro Codice, a patto che il veicolo non rappresenti alcun intralcio alla circolazione, e che il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia.

Proprio in virtù di quanto sopra, ne deriva che la fermata può essere effettuata anche in quelle aree in cui la sosta è vietata, visto e considerato che la durata dell’azione da parte del conducente è meramente temporanea e non può certamente essere comparata a quella della sosta.

Cos’è la sosta

Chiarito quanto sopra, risulta essere molto più semplice cercare di comprendere che cosa sia la sosta.

Se infatti la fermata è una pausa momentanea dell’azione di percorrenza del veicolo, la sosta è una sospensione della marcia protratta nel tempo.

Dunque, nella sosta non è necessario che il conducente rimanga a bordo del veicolo. Potrà infatti spegnere il motore e allontanarsi dal mezzo, purché lo faccia in un’area ammessa a tale attività.

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Le sanzioni

Nell’ipotesi in cui il conducente di un veicolo violi i divieti che sono riportati nel Codice della Strada al comma 1 dell’art. 158, sono previste delle sanzioni di varia entità.

In particolare, è prevista una multa tra 84 e 335 euro. Nell’ipotesi in cui l’infrazione venga ammessa da un conducente che ha un motociclo, però, la multa scende per un importo compreso tra 40 e 163 euro.

Si tenga conto che le sanzioni sono applicate anche ai conducenti che effettuano la sosta con la propria automobile o con il proprio motociclo riservati allo stanziamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia, negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e nelle corsie o nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Nelle ipotesi di violazione delle altre disposizioni previste dall’art. 158 del Codice della Strada, è previsto il pagamento di una multa tra i 24 e i 97 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e tra i 41 e i 168 euro per i restanti veicoli.

L’art. 158 del Codice della Strada

Ecco il testo del dispositivo:

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 

La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione:

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli.

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.