Cartello per divieto di sosta

Il cartello per divieto di sosta è un segnale che permette di indicare agli automobilisti che la sosta in certe aree è – appunto – vietata.

Si tratta di un cartello che viene apposto per poter facilitare la circolazione sicura e fluida in alcune zone, e che permette che le stesse aree siano occupate dai conducenti di auto e altri veicoli.

Naturalmente, il cartello per divieto di sosta non deve essere confuso con i cartelli di divieto di fermata, che invece impediscono ai conducenti non solamente la sosta più prolungata (con abbandono del mezzo) quanto anche la semplice fermata.

Ma dove trovare i cartelli per divieto di sosta? E cosa si rischia se li si ignora?

Dove trovare il cartello per divieto di sosta

Il cartello per divieto di sosta è facilmente riconoscibile dalla sua forma circolare, lo sfondo blu e il contorno rosso, con banda diagonale.

Disponibile in vari formati, mobile o da affiggere, è possibile scaricare il cartello per divieto di sosta in numerosi siti internet che consentono dunque a chiunque di potersi ricreare a casa propria tale segnale, semplicemente stampando a colori l’avvertenza indicata.

Naturalmente, il nostro suggerimento è quello di procedere all’acquisto del cartello su materiale di supporto resistente alle intemperie, come l’alluminio. È molto probabile che il cartello possa essere sottoposto a stress climatici piuttosto importanti, e per evitare che pioggia, umidità e altri eventi possano danneggiarlo, è certamente importante investire in esso per potersi assicurare la massima longevità di tale elemento.

Leggi anche: Divieto di sosta e fermata, differenze e sanzioni

Cosa si rischia se si ignora il divieto di sosta

  • A disciplinare il divieto di sosta è il Codice della Strada all’art. 158, laddove vengono innanzitutto indicati i divieti più ampi di sosta e fermata:
  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione: negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Ancora, il CdS indica che la sola sosta è vietata:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

Per quanto concerne le sanzioni per chi viola tali divieti, ci si può facilmente rifare ai commi 5-7 dello stesso articolo, laddove viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli.