Guidare senza scarpe

Guidare senza scarpe

Guidare senza scarpe: cosa dice il codice della strada in materia di sicurezza alla guida (guidare scalzi, guidare con i tacchi o con i sandali). Rischi, sanzioni e copertura assicurativa.

Ok, anche tu, proprio come me, hai l’abitudine di uscire con i sandali e magari, per andare più comodo, toglierli mentre sei alla guida dell’auto! E’ un fatto molto comune, ma cosa dice la legge? C’è qualche normativa o comma del Codice della Strada che ci impedisce di guidare scalzi o guidare senza scarpe (magari con pantofole o infradito da mare)?

Guidare senza scarpe: codice della strada

E’ possibile guidare senza scarpe?
Sì. Nel nuovo Codice della Strada non vi è alcuna normativa che impone l’uso di calzature omologate per la guida. Anzi, non esistono riferimenti all’uso di calzature e per questo è possibile anche guidare scalzi.

E’ possibile guidare con scarpe con il tacco?
Sì. Come premesso, è possibile guidare con ogni tipo di calzatura.

Si può guidare con le infradito ai piedi?
Sì.

E’ possibile guidare in pantofole o sandali?
Sì, per il Codice della strada è possibile.

Il codice della strada, però, riporta norme implicite in alcuni articoli. Vale a dire, l’articolo 140, al comma 1, afferma che gli automobilisti:

“…devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” 

Il comma 1 dell’articolo 169 del codice della strada riporta che:

“…in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”  pena, una multa da 80 euro e tra le sanzioni amministrative è prevista la decurtazione di un punto dalla patente.

In entrambi i commi del Codice della Strada non rientra la casistica di guidare a piedi nudi, tuttavia possono essere a rischio le persone che guidano con tacchi alti o in condizioni che, in qualche modo, possono minare alla libertà di movimento nell’effettuare le manovre necessarie alla guida.

Il nuovo codice della strada sottolinea l’automobilista debba mettersi alla guida del veicolo in condizioni di sicurezza e in modo da garantire la tempestiva frenata dell’automobile in caso di improvviso ostacolo. La normativa, quindi, lascia ampio margine di interpretazione che, in prima istanza, è lasciata nelle mani dell’Agente che esegue il controllo.

In altre parole, se un agente dovesse decidere di sanzionare un automobilista perché stava guidando in modo non consono a garantire il pieno controllo del mezzo, l’automobilista potrà presentare ricorso e sarà così il magistrato ad avere l’ultima parola. Probabilmente, in questo contesto così estremo, il magistrato potrà richiedere una perizia valutativa per vagliare la qualità delle calzature indossate ma senza prescindere dalla sensibilità dei pedali dell’auto che stava guidando al momento della presunta infrazione.

In ogni caso, se guidare scalzi o con i tacchi alti non rappresenta un problema per le autorità, lo rappresenta per le compagnie assicurative.

Guidare senza scarpe, con infradito o tacchi alti… in caso di incidente

Se da un lato il Codice della Strada e le autorità affermano che non è reato guidare scalzi o con scarpe con il tacco, dall’altro, lo stesso codice della strada afferma che non è possibile guidare in condizioni che possano alterare in qualche modo la sicurezza della guida. Cosa significa? Significa che in caso di sinistro con colpa, l’assicurazione potrebbe non pagare i danni solo in forma ridotta.

Il risarcimento parziale da parte della compagnia assicurativa è possibile solo se durante la perizia, il tecnico di turno, ha ritenuto e riportato nel verbale che il conducente indossava calzature inadeguate.

Le compagnie assicurative possono fare una cosa del genere?
Sì, e in effetti lo hanno fatto più volte, in quanto dalla loro parte hanno anche la sentenza della corte di cassazione.

La Cassazione penale, sezione IV, con sentenza del 24 maggio 1978, numero 6401 afferma che “Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”.

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