L’autocarro è un autoveicolo?

Molte persone che fanno l’esame della patente B, si trovano dinanzi a una domanda piuttosto secca, ma che lascia sempre un po’ di perplessità. Ovvero, l’autocarro è un autoveicolo o no?

Ebbene, rispondiamo subito positivamente .Gli autoveicoli sono infatti una categoria che comprende tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, con la sola esclusione dei quadricicli.

Dunque, a titolo di esempio non esaustivo, appartengono alla famiglia degli autoveicoli, le autovetture, gli autobus, le autocaravan (camper) e, naturalmente, anche gli autocarri.

Pertanto, attenzione a non fare confusione. l’autocarro è un autoveicolo, ma non è un’autovettura. Una precisazione che potrebbe evitarti qualche grattacapo nel momento in cui utilizzerai questo tipo di veicolo, e lo assicurerai con la tua compagnia di fiducia. Ma perché?

Assicurare un autoveicolo

Capita spesso che una persona, nell’ambito delle vendite dei veicoli commerciali, domandi di poter acquistare un autocarro o un furgone anche per scopi privati e non professionali.

Ebbene, si presti un po’ di attenzione alla seguente affermazione: i veicoli che sono immatricolati come autocarri devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per lavoro e nelle ore lavorative, salvo qualche piccola eccezione.

Dunque, se l’esigenza del proprietario è quella di avere un veicolo che possa essere utilizzato sia per il lavoro che per le attività della propria vita privata e famigliare, quest’ultimo non potrà  che essere necessariamente immatricolato come autovettura.

In tal senso, la normativa parla molto chiara, sancendo che l’autocarro è destinatole al trasporto di cose e può portare persone nel limite massimo indicato nella carta di circolazione. Le persone a bordo non possono poi essere parenti e amici, ma devono essere necessariamente degli addetti al carico e allo scarico delle merci o delle attrezzature trasportate. Alla guida dell’autocarro deve poi esserci necessariamente il titolare dell’azienda che è proprietaria del veicolo, o un suo dipendente. Non ci sono poi essere bambini o invalidi a bordo.

Il controllo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, questa prescrizione di legge è molto importante, e deve essere rispettata con rigore.

Tant’è che, se in un controllo durante un giorno feriale o festivo, un organo di polizia dovesse rilevare che l’autocarro è utilizzato in maniera non adeguata, può contestare la violazione dell’art. 82 del Codice della Strada, con ciò che ne consegue, ovvero multe da 71 a 1.433 euro, pena accessoria del ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi, o da 6 a 12 mesi in caso di recidiva.

L’art. 82 del Codice della Strada

Riportiamo di seguito, brevemente, il dispositivo dell’art. 82 del Codice della Strada che abbiamo brevemente accennato nelle scorse righe.

  1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
  2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
  4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
  5. L’uso di terzi comprende:
  6. a) locazione senza conducente;
  7. b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
  8. c) servizio di linea per trasporto di persone;
  9. d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
  10. e) servizio di linea per trasporto di cose;
  11. f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  12. Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
  13. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
  14. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.
  15. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.
  16. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.