Esposizione tagliando assicurazione: cosa dice il Codice della Strada?

Un tempo l’esposizione tagliando assicurazione consisteva in un vero e proprio obbligo per l’automobilista.

Poi, però, le cose sono cambiate. E il vecchio contrassegno assicurativo, o tagliando, non esiste più, o almeno non nella sua forza cartacea.

I cambiamenti di questa dematerializzazione sono stati piuttosto importanti, e hanno finito con l’impattare anche sulle abitudini degli automobilisti e delle Forze dell’Ordine, le quali effettuano la verifica del rispetto dell’obbligo assicurativo RC Auto direttamente online.

Ma allora si può fare a meno di esporre il tagliando assicurativo? E che cosa bisogna comunque portare a bordo dell’auto?

Cosa dice il Codice della Strada

Al fine di evitare ogni possibile confusione, il modo migliore per potersi conformare alla normativa in vigore è dare uno sguardo al Codice della Strada e, in particolar modo, all’art. 180 CDS, secondo cui:

Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.

Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Il tagliando assicurativo può essere richiesto dalle Forze dell’Ordine?

Da una lettura di quanto sopra ne deriva che:

  • le Forze dell’Ordine effettuano i controlli in maniera telematica;
  • se non sono in grado di effettuare un controllo online, e dunque devono effettuare il controllo dell’obbligatorietà assicurativa in altro modo (ovvero, cartaceamente).

Proprio per questo motivo è sbagliato affermare che è del tutto caduta l’esposizione del tagliando assicurativo. È vero che non si deve più esporre nel cruscotto, ma è vero che bisogna comunque portarlo con sé o, almeno, digitalizzarne una copia sul proprio smartphone!