Divieto di sosta, ecco cosa dice l’articolo 158

divieto di sosta

L’Articolo 158 del Codice della strada regola le sanzioni e disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Le multe previste dall’articolo vanno dai 23 euro fino a un massimo di 318 euro in base alle specifiche prescrizioni e violazioni dei commi.

Dove vige il divieto di sosta e fermata

  • in corrispondenza o prossimità di passaggi a livello.
  • Su binari di linee ferroviare o tramvierie.
  • Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto fornici e portici salvo differente segnalazione.
  • Sui dossi e nelle curve; fuori dai centri abitati, sulle strade urbane di scorrimento e in loro prossimità. Sulla corrispondenza o in prossimità di aree di intersezione (incroci).
  • In prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali e semafori, il veicolo non deve mai occultare in nessun modo la segnaletica. Il divieto di sosta vige anche in corrispondenza di segnaletica orizzontale di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione.
  • Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.
  • Il divieto di sosta è presente sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per i ciclisti (in queste zone sono previste sanzioni più salate). E’ vietata sosta e fermata su piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime.
  • Sui marciapiedi salvo differente segnalazione.
Inoltre, il divieto di sosta vige:
  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote
    o due motocicli;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

Divieto di sosta e sanzioni pecuniarie

Chi parcheggia in divieto di sosta nei casi:
-in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione

-sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

-sui marciapiedi

sarà punito con una multa che va da 38 € a 155 € per ciclomotori e motoveicoli (auto, scooter e moto); la multa per divieto di sosta sale da 80 a 318 euro per veicoli pesanti e altri veicoli.

L’automobilista che parcheggia in sosta vietata prescritta in tutti gli altri casi, dovrà pagare una multa da 23 a 92 euro per ciclomotori e motoveicoli, e da 39 a 159 euro per i restanti veicoli.

La multe per sosta vietata possono essere emesse per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, in altre parole, se lasciate l’auto due giorni in divieto di sosta, sarete punibili con una doppia multa perché si sta commettendo il medesimo reato di sosta vietata ma consumato in momenti (giorni) diversi.

Nella gran parte dei casi, l’automobilista può provvedere a pagare la multa per divieto di sosta in misura scontata. Tutte le informazioni sono disponibili nell’articolo: Multa per divieto di sosta, ricorso e sconto del 30%.

Divieto di sosta e punti patente

L’articolo 146 comma 2 del Codice della strada prevede la decurtazione di 2 punti patente per determinati casi di sosta vietata. I punti patente vengono sottratti solo se l’utente ha parcheggiato in prossimità di fermata dell’autobus, su parcheggi destinati ai portatori di Handicap, sulle strisce pedonali o piste ciclabili, su incroci…. Non è prevista alcuna decurtazione dei punti patente se il veicolo è parcheggiato in presenza di divieto di sosta. Può interessarti:come recuperare i punti patente.

Multa per Divieto di sosta nelle strisce blu

Come chiarisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con documento datato 28/03/2014 e intitolato “sosta dei veicoli nei parcheggi con strisce blu”: per chi sosta nelle strisce blu oltre il termine per cui ha pagato il ticket non viene eseguita alcuna contravvenzione per divieto di sosta perché ciò non è previsto dal Codice della strada. Tutti coloro che hanno preso una multa per divieto di sosta perché il “grattino era scaduto”, possono vedere il verbale annullato così come spiegato nell’articolo Multa per divieto di sosta.