Come pignorare un’automobile

Si può pignorare un’automobile come atto di espropriazione forzata. Il pignoramento è disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (art. 491 a 497). Quando si parla di pignorare un’automobile si fa riferimento a un bene mobile. L’automobile può essere pignorata se è stata individuata da un ufficiale giudiziario che, munito di titolo esecutivo e dell’atto di precetto, individua il veicolo come mezzo pignorabile del debitore. 

Se l’automobile è situata nell’abitazione del debitore vi è una “presunzione legale” di appartenenza al debitore quindi, si può pignorare un’automobile anche se è stata acquistata da terzi o introdotta nell’abitazione del debitore. L’ufficiale giudiziario potrà attestare la proprietà dell’auto con la verifica dei documenti dell’autovettura quindi non sarà necessaria alcuna visura.

Si può pignorare l’automobile solo se l’ufficiale giudiziario riesce a trovarla! Pertanto, se un debitore possiede un’automobile ma questa non è situata nella sua proprietà e l’ufficiale giudiziario non è stato capace di individuarla, non potrà portare a termine il pignoramento. L’ufficiale giudiziario, potrà pignorare solo gli oggetti preziosi che osserverà durante  il sopralluogo presso l’abitazione o le altre proprietà del debitore.

Come pignorare un’automobile, dalla parte del creditore
Se una persona terza vanta crediti nei confronti del possessore di un’automobile (detto debitore), il creditore potrà far pignorare l’automobile  mediante il cosiddetto “pignoramento presso terzi”, procedura introdotta dal DL 262/2006.

Come pignorare un’automobile, dalla parte del debitore
L’automobile può essere pignorata sia su suolo pubblico che su suolo privato. Se il debitore è un libero professionista o comunque può dimostrare che l’automobile è essenziale per il proseguimento della sua attività ed è per lui fonte di reddito, può dichiarare che il bene mobile non può essere pignorato. Tuttavia, l’impignorabilità di un bene può essere sancita dall’ufficiale giudiziario.

Il debitore può fare appello all’articolo 514 del cod. proc. civ. che stabilisce l’impignorabilità dei beni strumentali necessari per l’esercizio della professione. L’impignorabilità stabilita dal codice di procedura civile, però, può essere piegata a descrizione dell’ufficiale giudiziario che stabilirà l’indispensabilità del bene da espropriare. In più, se il debitore ha altri redditi a sostegno, quasi certamente l’ufficiale giudiziario procederà con il pignoramento dell’automobile.