Auto nuova difettosa

auto nuova difettosa

Auto nuova difettosa: diritti del consumatore e tutela legale. Cosa fare in caso di difetto di fabbrica di un’auto. Risarcimento danni e diritti di recesso.

I difetti di fabbrica non sono una novità nel mondo automobilistico. Può capitare che un’auto, seppur nuova di concessionario soffra di pecche più o meno evidenti. In questo contesto il consumatore si può tutelare sfruttando la legge e la garanzia del veicolo.

Auto nuova difettosa, garanzia legale

La garanzia legale fa riferimento alla cosiddetta conformità. La normativa di riferimento è il D.lgs 206/2005 prevista dal Codice del Consumo. E’ relativa alle caratteristiche e alla funzionalità del bene.

Il rivenditore è obbligato a consegnare all’automobilista che acquista il veicolo, un certificato di conformità, che farà fede nel caso in cui vengano rilevati difetti non citati o descritte nel documento. Della garanzia legale è responsabile il venditore.

L’automobilista ha tempo 60 giorni per segnalare un grave difetto e ottenere la sostituzione del veicolo. Se il consumatore intende ottenere il recesso del contratto di vendita la via sarà più tortuosa. Il recesso del contratto di vendita, infatti, non è cosa facile da ottenere e spesso si finisce in Tribunale dove sarà il giudice a stabilire chi ha torto o ragione in base ai casi.

Oltre alla garanzia legale vi è la Garanzia di produzione, rilasciata direttamente dalla casa automobilistica. La garanzia di produzione tutela l’automobilista dai difetti fino a un massimo di 7 anni e offre opportuni interventi di riparazione al fine di ripristinare le condizioni ideali del veicolo.

Sostituzione di un’auto nuova difettosa

Il Codice del Consumo, con l’art. 130, dispone che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (garanzia legale).

Lo stesso Codice del Consumo dispone che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (omissis), ancora l’automobilista può ottenere una riduzione adeguata del prezzo di vendita dell’auto difettata.

Riparazione di un’auto difettosa

Grazie alla garanzia legale e alla garanzia del produttore, il consumatore a cui capita un’auto nuova difettosa potrà:

  • avere la sostituzione del veicolo
  • Avere la riparazione del veicolo
  • Avere una riduzione del costo d’acquisto del veicolo
  • Ottenere il recesso del contratto di vendita previo intervento di un giudice

Optare per una o l’altra scelta sta solo a voi ma dovete operare la scelta in base a livello di gravità dei difetti dell’auto.

La sostituzione del veicolo va richiesta solo quando il difetto è grave. Il Codice del Consumo, con il comma 3 dell’art. 130, dispone che:

 ” il consumatore può richiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso diverso all’altro “.

Ciò significa che il venditore non vi sostituirà il veicolo se costa meno riparare quello che già in vostro possesso. Per far valere i vostri diritti dovete avanzare richiesta entro i termini previsti dalla garanzia legale (60 giorni) o dalla garanzia del costruttore (riparazioni gratuite entro un massimo di 7 anni o così come riportato al momento del contratto di vendita).

Auto difettosi, risarcimento danni

Se il difetto riscontrato nell’auto vi fa causare un incidente, anche di lieve entità, a risponderne è la concessionaria che vi ha venduto il veicolo. Già, il concessionario non solo è responsabile dell’auto difettosa ma anche degli eventuali danni che causa l’anomalia del veicolo.

A specificare che il venditore è responsabile dei danni causati da un’auto difettosa è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 20811 del 2015. Tale ordinanza impone che la concessionaria si accolli il risarcimento danni.

Come fare per ottenere un risarcimento danni causati da un’auto difettosa?

Il consumatore non dovrà far altro che denunciare tramite una comunicazione formale alla concessionaria, i vizi e difetti della macchina. Il venditore dal canto suo potrà mobilitarsi per dimostrare che l’auto era conforme alle caratteristiche di fabbricazione. In questo caso il compratore dovrà dimostrare (attraverso una dovuta perizia tecnica) che l’automobile gli è stata venduta già difettata.